Tassa sul diporto

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato di ieri, ha chiarito alcuni passaggi sulla nuova imposta che deve essere applicata su tutte le “unità” da diporto (cioè imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore ai 10 metri; unità possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, oltre che da stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia.

Sono esclusi dalla tassazione coloro che possiedono un’imbarcazione perché affetti da patologie curabili stando in mare (mare-terapia). L’ammontare della tassa va calcolato sulla base degli importi fissi annuali determinati in funzione della lunghezza dell’imbarcazione.

L’Agenzia delle Entrate, a maggiore chiarezza, inoltre precisa: 1.-  sono tenuti a pagarla i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori dell’imbarcazione a titolo di locazione anche finanziaria, per tutta la sua durata, residenti nel territorio dello Stato. Se l’unità da diporto è di proprietà o è detenuta da più soggetti, questi sono tutti tenuti in solido al versamento della tassa.

Anche i noleggiatori, al pari dei locatari, sono tenuti al pagamento. 2.- rimangono fuori dal campo di applicazione della tassa le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato e le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia, anche se l’imbarcazione risulta immatricolata nei registri nazionali. L’imposta, inoltre, non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, nonché alle unità utilizzate da soggetti affetti da patologie che richiedono il loro utilizzo permanente.

Queste le principali categorie escluse dal pagamento della tassa, che non trova comunque applicazione per il primo anno di immatricolazione delle imbarcazioni. Chi, alla data del 1° maggio, possiede o detiene l’imbarcazione, è tenuto a versare la tassa entro il 31 maggio. Se il presupposto per la sua applicazione si verifica dopo il 1° maggio, il pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo. Chi utilizza l’imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di noleggio di durata inferiore all’anno, è tenuto al pagamento entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto. Buon vento a tutti!

 

Abele Carruezzo