LA TASSA D’IMBARCO E SBARCO DELLE MERCI PUO’ COSTITUIRE UN CREDITO PRIVILEGIATO? L’INTERVENTO DELLA CASSAZIONE N. 24738/2018

Negli scorsi mesi la Suprema Corte di Cassazione si è interrogata sulla natura, privilegiata o meno, dei crediti vantati dalle Autorità di Sistema Portuale (ADSP) per la riscossione delle tasse d’imbarco e/o sbarco delle merci.

L’intervento dei giudici di legittimità, culminato nella sentenza n. 24738 del 2018, ha riconosciuto, in favore dei suddetti crediti, un privilegio generale sui beni mobili del soggetto debitore sulla scorta dell’ articolo 2752, ultimo comma, del Codice Civile secondo cui “hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”.

I giudici di legittimità sono giunti a una simile statuizione invocando una coincidenza della causa di credito sia per i tributi locali che per le tasse d’imbarco e/o sbarco delle ADSP; conseguentemente la natura privilegiata delle tasse d’imbarco e/o sbarco è stata tratta per via di un interesse pubblico alla certezza nella riscossione dei tributi.

Si venga ora all’esame delle suddette ragioni pur nella consapevolezza che le stesse, così come rilevato da alcuni studiosi della materia (v. Carlo Trentini, Privilegio dei crediti della finanza locale e tassa d’imbarco: la Corte di Cassazione dimentica la regola “PRIVILEGIA NE INROGANTO”; Fallimento, 2019, 2, 173), non possono reputarsi del tutto risolutive, lasciando presagire in futuro ulteriori e diversi pronunciamenti giurisprudenziali.

Innanzitutto i tributi portuali d’imbarco e sbarco delle merci (originariamente previsti dalla L. n. 82/1963 e poi, successivamente, dall’art. 28, co. VI, Legge n. 84/1994) sembrerebbero non configurare delle tasse poiché essi, pur avendo per presupposto l’effettuazione di operazioni d’imbarco e/o sbarco,  non rappresenterebbero il corrispettivo per il godimento di alcun servizio.

Orbene, i tributi de quo sarebbero dotati della stessa causa del credito (alias lo scopo pratico, la finalità e/o giustificazione economica di un credito ecc.) dei tributi locali, godendo pertanto del medesimo privilegio di cui all’articolo 2752, ultimo comma, c.c.

Del resto, occorre considerare la comunanza caratteriale tra le tasse d’imbarco/sbarco e i tributi locali sotto i seguenti profili: (I) la fonte legale e non convenzionale della imposizione tributaria nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge e non, invece, di un rapporto sinallagmatico tra le parti, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale; (II) la doverosità della prestazione tributaria e la sua destinazione a vantaggio di un ente pubblico; (III) il nesso tra il tributo e la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore (ADSP).

Con riferimento a quest’ultimo profilo, difatti, le tasse d’imbarco e sbarco sono attribuite, assieme alle tasse erariali e d’ancoraggio, direttamente alle ADSP (che, come noto, sono enti pubblici non economici) “al fine di assicurarne l’autonomia finanziaria e promuoverne l’autofinanziamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito portuale”.

Come già anticipato nella premessa, i giudici di legittimità hanno operato una equiparazione tra i crediti delle ADSP per le tasse d’imbarco e/o sbarco e, invece, i crediti degli enti locali.

Ebbene, a giudicare dal sopraccitato contributo di Carlo Trentini, sembrerebbe che tale accostamento sia quanto mai improprio: secondo Trentini, difatti, l’ultimo comma dell’articolo 2752 c.c., nell’ammettere un privilegio generale sui beni mobili, si riferirebbe solo ed esclusivamente ai crediti degli enti pubblici territoriali (alias, Comuni e Province) e non, invece, ai crediti degli enti locali in generale.

A riprova di ciò, difatti, basterebbe considerare – prosegue Trentini – che all’epoca in cui il Codice Civile entrò in vigore, esisteva già una distinzione tra enti pubblici territoriali ed enti locali (si pensi, ad esempio, alle Camere di Commercio ecc.) e pertanto il Legislatore, riferendosi  nell’articolo 2752, ultimo comma, c.c., ai crediti di Comuni e Province, avrebbe circoscritto l’operatività della stessa disposizione ai soli crediti degli enti pubblici territoriali.

Se quest’interpretazione risultasse corretta, in sostanza, i crediti per la riscossione delle tasse d’imbarco e/o sbarco non godrebbero del privilegio previsto dall’articolo 2752, ultimo comma, c.c., proprio perché le ADSP – così come statuito dalla Corte di Cassazione – non possono essere qualificate quali enti pubblici territoriali “poiché il territorio non assurge ad elemento costitutivo delle ADSP ma funge unicamente da ambito di applicazione della propria sfera di competenza”.

A sostegno di tal ragionamento Trentini ha menzionato l’articolo 13, co. XIII, D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che così dispone: ai fini dell’ultimo comma dell’articolo 2752 del codice civile “il riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali”.

Stefano Carbonara