Regime del margine I.V.A. per Unità da Diporto

ROMA – Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, recependo il disposto della direttiva del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 14/2/1994, n. 94/5/CE, detta una organica disciplina ai fini I.V.A. del commercio dei beni mobili usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. Il presente regime speciale mira ad evitare fenomeni di reiterata imposizione per i beni che dopo la prima uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad un soggetto passivo di imposta per la successiva rivendita.

Conseguentemente per le fattispecie indicate si prevede che sia assoggettato al tributo la sola differenza tra prezzo di vendita e quello d’acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.Tale disciplina, che introduce un vero e proprio regime speciale  I.V.A.,  detto  anche  “regime  del  margine”,   recepisce   la  direttiva  n.  94/5/CE.

L’esigenza che ha visto  nascere   la  direttiva  94/5/CE  è  quella  di  evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per  i  beni  che  dopo  la  prima uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad  un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente  ulteriore  imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
Con il regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995 si prevede l’assoggettamento ad I.V.A del solo utile lordo realizzato, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (eventualmente maggiorato delle spese accessorie e di riparazione) e non dell’intero corrispettivo.

L’applicazione del regime del margine, peraltro, prevede la presenza di specifici requisiti di tipo soggettivo, oggettivo e territoriale. Inoltre, per quello che riguarda l’applicazione del regime in esame, vi sono tre modalità di calcolo, differenziate a seconda della tipologia di bene e/o del soggetto che commercializza il bene medesimo.

Il regime del margine si differenzia quindi in:
– regime analitico (o ordinario);
– regime forfettario; – regime globale.

Condizione essenziale è l’acquisto del bene usato. Il concetto di bene usato trova fondamento nell’art. 38, comma 4 del D.L. n. 331/1993 che considera usati le imbarcazioni (di lunghezza superiore ai 7,5 metri) alla duplice condizione che siano stati immatricolati o iscritti in pubblici registri per la prima volta da oltre 3 mesi e abbiano navigato per oltre 100 ore.

Le due condizioni devono essere presenti contemporaneamente, per cui la mancanza anche di una sola di esse porta a considerare gli stessi mezzi come “nuovi”. Le disposizioni sugli acquisti intracomunitari da parte di operatori economici vanno, tuttavia, correlate con quelle relative al regime speciale (c.d. “regime del margine”) per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al D.L. n. 41 del 1995, il quale all’art. 37, comma 2, dispone espressamente che “gli acquisti dei beni di cui all’art. 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari”.

La normativa nazionale in materia di regime del margine, in aderenza a quanto previsto dalla settima direttiva CE del 14 febbraio 1994 n. 94/5/CE, ha come scopo quello di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di IVA, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre precisare che la successiva commercializzazione delle unità da diporto usate, è effettuata con l’applicazione dell’I.V.A. secondo il particolare sistema del margine, ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995, quando il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, li ha  acquistati:da un privato consumatore; da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione; da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro; da un soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

L’applicazione del regime del margine comporta che non si può portare in detrazione l’I.V.A. relativa all’acquisto dell’unità da diporto nonché quella pagata per le spese di riparazione ed accessorie.

Infine l’art. 2, comma 6-bis, D.L. n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali 2012”, convertito nella Legge n. 44/2012 ha esteso l’applicabilità del regime del margine anche alle cessioni aventi ad oggetto i contratti di leasing acquistati presso privati fermo restando il rispetto delle condizioni previste per l’applicazione di tale regime alle cessioni di beni usati.

Con tale previsione normativa estende la possibilità di applicare il regime I.V.A. del margine di cui dall’art. 36, D.L. n. 41/1995, anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria nell’intento di equiparare il trattamento fiscale del leasing a quello previsto per le cessioni di beni, con ciò favorendo, tra gli altri, il settore nautico in quanto l’applicazione dell’imposta si calcola solo sulla differenza.

 

Cosimo Salvatore CORSA