Pubblicate le nuove per i natanti da diporto e le moto d’acqua date in locazione e noleggio e i natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee

NORMATIVA UNICA NAZIONALE, SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, REGOLE per OPERATORI e CLIENTI, RICONOSCIMENTO del NOLEGGIO ORARIO o di FRAZIONE di ORA e LE ISTRUZIONI di NAVIGAZIONE per I NON PATENTATI SONO LE PRINCIPALI NOVITA’.

Genova. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per i natanti da diporto e le moto d’acqua utilizzati ai fini di locazione e noleggio e i natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee da centri di immersione subacquea, circoli e associazioni.

Il Decreto – annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, al Salone Nautico Internazionale di Genova – è uno dei provvedimenti attuativi della riforma del Codice della Nautica da Diporto, che ha stabilito l’introduzione di una normativa unica nazionale dedicata all’uso commerciale dei natanti.

Innanzitutto vengono semplificate le procedure amministrative con l’Autorità Marittima o della navigazione interna, che ora richiedono una semplice comunicazione – che non deve più essere ripresentata annualmente, salvo il caso di variazioni all’elenco delle unità o cessazione – dalla cui data può avere inizio l’attività imprenditoriale.

Viene uniformato il titolo richiesto per la conduzione professionale delle unità adibite a noleggio e quelle in appoggio alle immersioni subacquee, per le quali è necessaria la maggiore età e la patente nautica (cat. A).

Per i non patentati che prendono in locazione un natante “esente”, è prevista la somministrazione al cliente di istruzioni essenziali per la navigazione, con indicazioni per immagini sul governo della barca, l’entrata e l’uscita dai porti, i limiti di velocità, le precedenze.
Per la trasparenza, i contratti di locazione o di noleggio sono redatti per iscritto e conservati a bordo, salvo che per i piccoli natanti a remi, derive a vela e moto d’acqua, che possono essere locati da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.

“Si tratta di un altro tassello attuativo della riforma del Codice della nautica per snellire e ammodernare il nostro settore, obiettivo al quale continuiamo a lavorare senza sosta in collaborazione con il MIMS”, commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “Fra le tante novità ottenute, considero l’introduzione delle istruzioni minime di navigazione per i non patentati una grande iniziativa culturale e a favore della sicurezza e ho invitato i nostri Soci a diffonderle anche quando vendono le unità più piccole”.

LOCAZIONE
L’operatore commerciale ha l’obbligo di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti, e di illustrare al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio.

Previsti anche obblighi per il cliente, che non può cedere il natante in sublocazione o impiegarlo per lo sci nautico. È inoltre tenuto a utilizzare l’unità con la massima diligenza e “ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti”.

NOLEGGIO
Egualmente, l’operatore commerciale del noleggio è tenuto a mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti.
In linea con la riforma del Codice, anche per i natanti è ora possibile sottoscrivere un contratto con uno o più clienti noleggiatori, “per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne”.

SUBACQUEA
Gli operatori della subacquea devono tenere un registro vidimato sul quale riportano l’identificativo del natante impiegato in appoggio alle immersioni, l’indicazione del conduttore, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, oltre al piano di immersione e al numero dei partecipanti.