Concessioni demaniali marittime relative ai punti di ormeggio. Il requisito dell’esperienza riduce il “favor partecipationis”

Con una recente delibera (n. 38 del 24 ottobre 2022), l’AGCM ha affermato che il requisito dell’esperienza maturata richiesto da un disciplinare di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime relative ai punti di ormeggio, riduce notevolmente il favor partecipationis.

Il caso

E’ stata sottoposta all’attenzione dell’AGCM la determina conclusiva di una procedura di selezione competitiva esperita da un Comune per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime relative ai punti di ormeggio che tra i requisiti richiedeva l’esperienza maturata nella attività di ormeggio di imbarcazioni e natanti. Nel caso specifico, era accaduto che le istanze presentate nel corso della procedura avevano ricevuto il massimo punteggio con riferimento a tutti i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, ad eccezione del requisito esperienziale, cui era stato attribuito un valore pari a zero a fronte del massimo punteggio ottenuto dai concessionari uscenti. Tale requisito, infatti, attribuiva fino a 6 punti per aver esercitato la gestione di attività di ormeggio di imbarcazioni e natanti, attribuendo 0,5 punti per ogni anno di attività svolta, consentendo quindi la valorizzazione dell’attività pregressa fino ad un periodo di 12 anni.

La posizione dell’AGCM

L’AGCM, esaminati gli atti di gara, ha evidenziato nel parere in commento come il requisito relativo ad attività pregressa svolta nell’ambito della gestione di posti di ormeggio sia ingiustificatamente restrittivo in quanto preclude di concorrere “ad armi pari” per l’assegnazione delle concessioni per coloro i quali hanno scarsa o nulla (recente) esperienza pregressa nel settore.
Questo perché, – continua l’AGCM -, l’attività in argomento è tipicamente svolta in regime concessorio.
Conseguentemente, per l’AGCM prevedere tra i requisiti il possesso dell’esperienza pregressa finisce per favorire operatori che dispongono o che comunque hanno disposto nel recente passato di concessioni demaniali marittime.

E così che precludendo di fatto la partecipazione alla procedura competitiva ai nuovi soggetti entranti nel mercato, nonché ai soggetti con una recente esperienza nel settore, ma temporalmente limitata, il requisito dell’esperienza pregressa è idoneo a determinare una potenziale significativa riduzione del favor partecipationis.

È idoneo, cioè, ad integrare una preferenza in favore di operatori già attivi sul mercato, a pregiudizio di soggetti con poca o inesistente esperienza nel settore, così da restringere il novero dei partecipanti

Le considerazioni dell’AGCM

Nel promuovere un dinamismo concorrenziale in un settore come quello delle concessioni dei beni demaniali marittimi, l’Autorità nel proprio parere evidenzia come nel caso di specie il requisito della pregressa esperienza risulta, altresì, idoneo a ridurre i benefici potenziali derivanti dal ricorso a procedure di gara, quali ad esempio maggiori introiti derivanti dai canoni concessori. Nel caso esaminato dall’AGCM, era infatti emerso che le istanze concorrenti avevano offerto maggiorazioni del canone del 200% e del 300%, a fronte di quelle dei gestori uscenti del 5% e del 10%, determinando così un evidente danno per il comune, corrispondente ai minori introiti per i canoni concessori.

Considerazioni ASSORMEGGI ITALIA

Cos’è il principio del favor partecipationis.

Nella disciplina degli appalti pubblici emerge da una serie di istituti, incidenti in diverse fasi della procedura ad evidenza pubblica che denotano, sulla scia del diritto comunitario, la massima apertura del sistema al libero mercato dei lavori e dei servizi.

1-Le concessioni demaniali marittime sono riguardano la gestione di beni e non di servizi. Tali beni sono disciplinati dall’art. 822 del Codice Civile che cita testualmente: “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell’anno comunicano col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”, nonché dall’art. 28 del Codice della Navigazione.

2-Ormeggiare un’unità in un porto, approdo, punto di ormeggio o porto a secco necessita esperienza nel settore, certificazioni di capacità imprenditoriale legata in particolare alla sicurezza, alle tecniche di salvaguardia ambientale, alle capacità in materia di accoglienza turistica.

3-Capacità in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di ormeggio.

Questi sono solo alcuni punti che non possono essere esclusi da un eventuale evidenza pubblica, a prescindere già dal solo punto 1) che con molta chiarezza escluderebbero il “favor partecipationis” che riguarda solo la gestione di servizi.

Angelo Siclari

Presidente ASSORMEGGI ITALIA

www.assormeggitalia.it