Approvato il rinvio sulla regolamentazione europea sul metano: 341 voti favorevoli, 225 contrari e sei astensioni.
Strasburgo. Il Parlamento Europeo ha votato un rinvio triennale dei principali requisiti sulle emissioni di metano per gli importatori e i produttori di combustibili fossili. La motivazione riguarda le preoccupazioni sulla sicurezza energetica, l’aumento dei costi e l’attuazione degli obblighi di monitoraggio.
L’altro giorno, 22 ottobre, i legislatori europei hanno adottato la loro posizione sulle modifiche al Regolamento UE sul Metano con 341 voti favorevoli, 225 contrari e sei astensioni. La decisione riguarda una normativa volta a contenere le emissioni di metano, un potente gas serra considerato il secondo principale responsabile del riscaldamento globale dopo la CO₂.
Il rinvio proposto va oltre la proroga annuale inizialmente richiesta dalla Commissione Europea e influenzerebbe i requisiti di segnalazione e verifica del metano per petrolio, gas naturale e carbone. Le scadenze chiave per la segnalazione del metano potrebbero spostarsi al 2031; tuttavia le modifiche devono ancora essere negoziate con gli Stati membri dell’UE prima di poter entrare in vigore.
Secondo il Parlamento UE gli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone avrebbero tempo fino al 31 maggio 2031 per dimostrare che i contratti di fornitura conclusi o rinnovati dal 4 agosto 2024 coprono i combustibili soggetti a misure di monitoraggio, segnalazione e verifica del metano equivalenti agli standard UE. Requisiti originariamente previsti agli importatori in vigore a partire da gennaio 2027.
La posizione adottata include anche le seguenti modifiche
Segnalazione dell’intensità del metano: La scadenza per importatori e produttori UE per riportare l’intensità di metano dei combustibili fossili sul mercato europeo sarebbe spostata al 5 agosto 2031. – Operatori petroliferi e del gas dell’UE: Alcuni obblighi di segnalazione delle emissioni di metano a livello di sorgente e sito sarebbero posticipati di tre anni, fino al 2030 o 2031 a seconda degli asset coinvolti. – Importazioni di energia autorizzate: Le scadenze estese non si applicherebbero alle importazioni rilevanti di petrolio, gas e carbone da paesi soggetti a sanzioni UE che limitano o vietano tali importazioni.- Revisione dell’implementazione: La Commissione Europea sarebbe tenuta a valutare la prontezza all’attuazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico entro il 1° luglio 2029. Le modifiche proposte ritarderebbero obblighi specifici previsti dal regolamento piuttosto che abrogare il quadro esistente.
Le preoccupazioni per la sicurezza energetica
Il voto è stato celebrato in un contesto di preoccupazioni sull’impatto dei requisiti di segnalazione del metano sulle forniture energetiche europee, in particolare sulle importazioni da paesi al di fuori dell’UE.
Secondo il quadro attuale, gli importatori di combustibili fossili devono dimostrare che i loro fornitori soddisfano standard di monitoraggio, rendicontazione e verifica equivalenti a quelli applicati all’interno dell’UE.
Diversi governi e aziende energetiche hanno sostenuto che è necessario più tempo per stabilire i sistemi di verifica necessari ed evitare potenziali interruzioni alle consegne di carburante.
Gli Stati Uniti, un importante fornitore di gas naturale liquefatto (GNL) per l’Europa, hanno anche sollevato preoccupazioni riguardo ai requisiti e alle loro potenziali implicazioni per il commercio energetico.
I parlamentari del rinvio sostengono che l’estensione delle scadenze permetterebbe a aziende e Autorità di prepararsi mantenendo gli obiettivi di riduzione del metano previsti dal regolamento.
Le organizzazioni ambientaliste hanno criticato il ritardo proposto, avvertendo che posticipare l’attuazione potrebbe rallentare gli sforzi per affrontare le emissioni di metano associate alla produzione e fornitura di combustibili fossili.
Impatto su catene di approvvigionamento e la spedizione del GNL
Le modifiche proposte sono rilevanti per il trasporto marittimo grazie alla dipendenza dell’UE dalle importazioni di GNL e petrolio greggio via mare.
Un rinvio darebbe agli esportatori, importatori e altri fornitori di energia di GNL ulteriore tempo per stabilire sistemi di documentazione e verifica delle emissioni di metano lungo le loro catene di approvvigionamento.
Le implicazioni sono particolarmente rilevanti per i contratti di fornitura di GNL a lungo termine e per il monitoraggio delle emissioni associate alla produzione e al trasporto di gas naturale.
Tuttavia, le modifiche proposte non cambiano direttamente i requisiti di scarico di metano per le navi alimentate a GNL né le normative esistenti sulle emissioni marittime, inclusi FuelEU Maritime e il Sistema di Scambio delle Emissioni dell’UE.
Il Regolamento UE sul Metano si occupa principalmente delle emissioni di metano nel settore energetico, mentre le emissioni di gas serra provenienti dalle navi sono coperte da quadri normativi marittimi separati.
Ulteriori trattative sono state richieste
Il voto del Parlamento stabilisce la sua posizione negoziale, ma non cambia le scadenze legalmente applicabili. Le modifiche proposte devono ora essere discusse con il Consiglio dell’UE prima che si possa raggiungere un accordo legislativo definitivo.
I governi dell’UE non hanno ancora concordato una posizione comune, con ulteriori discussioni previste per il 28 ottobre.
Fino al completamento del processo legislativo, i requisiti esistenti previsti dal Regolamento UE sul Metano rimarranno in vigore.
Abele Carruezzo








