Le ZES nel PNRR: la riforma

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre agli investimenti, prevede anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l’insediamento di nuove imprese. Tale riforma è stata introdotta con il decreto-legge ‘Governance e Semplificazioni’, approvato dal Consiglio dei ministri il 31 maggio 2021 e modificato in sede di conversione in legge alla Camera dei Deputati, prima della definitiva approvazione avvenuta in Senato.

Ecco quali sono le principali novità introdotte con la riforma.

-La nomina del Commissario straordinario avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, d’intesa con il presidente della Regione interessata. Qualora l’intesa non dovesse essere raggiunta entro 60 giorni dalla proposta, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

-L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce supporto ai Commissari con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato e supporta la loro attività, garantendo il coordinamento della loro azione e la pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES.

-Il Commissario straordinario può assumere funzioni di stazione appaltante e operare con poteri straordinari in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, limitatamente a una realizzazione più efficace e tempestiva degli interventi del PNRR.

-Si introduce il nuovo procedimento di autorizzazione unica, che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, ecc., mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Essa può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.

-L’autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario all’esito di un’apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni interessate. I termini per la sua adozione sono dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti e resi perentori: decorso il tempo previsto, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

-Il limite massimo per il credito d’imposta previsto per ciascun investimento all’interno delle aree ZES passa da 50 a 100 milioni di euro. Inoltre, il beneficio fiscale si estende anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.