Operazioni portuali in ‘autoproduzione’, Tar ligure rigetta ricorsi della GNV

Tar ligure rigetta ricorsi della GNV

La sentenza, che si allega, contesta la relazione del Garante per il Mercato e la Concorrenza in cui l’Emendamento Giglio favorirebbe distorsione del principio di concorrenza

Genova. Il cluster portuale interessato afferma che la sentenza ha un portato storico. La Compagnia GNV è risultata, nuovamente, sconfitta in sede di Tribunale Amministrativo ligure a proposito della volontà di effettuare operazioni portuali in autoproduzione utilizzando personale marittimo imbarcato.
Ricordiamo brevemente, che per ‘operazioni portuali’s’intendono le attività che riguardano, il ciclo delle merci imbarcate, sbarcate, movimentate, in transito e depositate in spazi portuali sempre con riferimento ai due contratti principali ovvero il trasporto marittimo e il deposito temporaneo.

Mentre, per ‘servizi portuali’ s’intendono prestazioni commerciali specialistiche complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed individuati con appositi atti amministrativi dalle singole AdSP sulla base di criteri vincolanti emanati dal Ministero dei Trasporti, anche in considerazione della classificazione dei porti e della loro organizzazione interna operativa.

Stiamo parlando, comunque, di servizi contigui all’utilizzo della mera manodopera, quali quelli molto diffusi di rizzaggio e derizzaggio di merci e autoveicoli che presuppongono una pur minima organizzazione di lavoro se pur modesta nell’ambito del committente terminalista ad esempio.
Il fatto.

Grandi Navi Veloci S.p.a. svolge servizi di linea di trasporto marittimo di passeggeri e veicoli nel porto di Genova. A tal fine, essa deve garantire una serie di operazioni portuali accessorie al trasporto , fra le quali quelle di rizzaggio (messa in sicurezza mediante fissaggio) e derizzaggio dei veicoli e dei rimorchi sulle navi. Intendendo provvedere alle operazioni suddette mediante il personale di bordo (autoproduzione), GNV aveva chiesto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Genova – con nota del 30 novembre 2018, il rilascio di una specifica autorizzazione ex art. 16, l. n. 84/1994. (Autorizzazione negata per cui l’AdSP dichiarava che ‘il personale marittimo non può svolgere operazioni portuali; l’autoproduzione è consentita solo nel caso in cui nel porto interessato non vi siano le necessarie attrezzature e maestranze’ e per questo GNV proponeva ricorso).
Per tutti i motivi espressi in sentenza, Il TAR per la Liguria (Sezione Seconda) cosi ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale e sia gli altri due successivi.
La novità – storica se vogliamo – è che per la prima volta un Tribunale della Repubblica italiana ha chiarito, di fatto e di diritto, che la norma di cui all’articolo 199-bis d. l. 34/2020, (nota come regole dell’istituto dell’autoproduzione delle operazioni portuali) non è assolutamente in contrasto, ma compatibile con il Diritto unionale tra cui il Diritto alla concorrenza.

Una sentenza che ha inoltre sconfessato la relazione del Garante per il Mercato e la Concorrenza in cui veniva affermato che la norma, fortemente voluta da tutto il cluster portuale, avesse non meglio specificati profili di distorsione del principio di concorrenza.
Il cluster portuale confida ora nella sensibilità dell’AGCM a non continuare lungo tali strade, contro norme legittime, ma si impegni ad analizzare invece come spesso nei porti italiani venga distorta la concorrenza nelle operazioni e nei servizi portuali.

  • Si allega la sentenza TAR Liguria.

Abele Carruezzo