A proposito di leasing nautico

In natura esiste un elemento che riesce ad incantare l’anima di chi lo osserva: il mare. Il suo continuo divenire sia nel tempo che nello spazio libera un orizzonte pieno di scenografia piena,che consente all’uomo di navigare. Gli ottomila kilometri di costa fanno della nostra “italia” una penisola tutta da considerare patrimonio dell’Unesco. Tuttavia, si registra una disattenzione da parte delle Istituzioni sulle potenzialità della risorsa “mare”; in particolar modo, nei confronti del diporto nautico ci si arranca, presenziando solo mostre, fiere e saloni nautici  che vengono aperti e chiusi con enfasi e retorica delle feste paesane. Per anni, le Istituzioni e la pubblica opinione hanno considerato il diporto nautico come un passatempo elitario, ignorando, in sostanza, le migliaia di diportisti che, con sentimento e sacrificio, si dedicavano alla loro passione.  Negli ultimi tempi, si sta guardando alla nautica da diporto con occhi sensibili, grazie alla professionalità dei suoi operatori ed alla qualità e lo stile (made in italy) delle loro produzioni che hanno permesso di imporsi nei mercati di tutto il mondo. Dopo anni, la classe politica si è convinta a considerare la nautica da diporto come un settore strategico dell’economia nazionale su cui investire risorse. Un istituto strategico che ha portato un certo sviluppo in questo settore è il “leasing”: molti privati hanno fatto ricorso a questo istituto di finanziamento per “farsi una barca”. Il leasing nautico, nel diritto tributario, è definito con la formula “locazione finanziaria”, ed in particolare il Ministero prima e la dottrina dopo, hanno ritenuto che tale formula esprimesse la dovuta rilevanza del dato finanziario, come tratto caratteristico del leasing. Una delle caratteristiche specifiche della disciplina fiscale in nautica  è la deducibilità dei canoni da parte dell’utilizzatore, che sono degli elementi che contribuiscono a formare il reddito dell’impresa (e non si tratta di consumatore), ma si deve trattare di un bene che sia strumentale all’attività imprenditoriale, e a condizione che il contratto rispetti una condizione generale di durata minima, differenziata a seconda della natura del bene. E qui l’Associazione nazionale di leasing fa “scuola”. I canoni di locazione finanziaria sono trattati alla stregua di corrispettivi di prestazione di servizio e sono assoggettati all’IVA, e se l’utilizzatore è assoggettato al regime ordinario dell’IVA, può detrarre l’imposta pagata sui canoni di locazione nautica. Come si nota, è un settore finanziario dinamico e competitivo, anche  a livello europeo, viste le differenze  (normative tributarie) con la vicina Francia ed i casi dei megayacht; ancora molta strada c’è da fare, soprattutto per scongiurare i “furbetti del quartiere” che sicuramente non contribuiscono  al rilancio della nautica e dell’economia del nostro Paese.

Abele Carruezzo