Il Decreto sui titoli professionali del diporto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto sui titoli professionali del diporto

Dal 5 maggio 2024 per la nautica da diporto: istituzione dell’ufficiale di navigazione di II classe e nuovi limiti e requisiti per gli altri titoli professionali.

Roma. Con il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce un nuovo Regolamento che modifica il Decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.
“Con la revisione della materia, finalmente allineata a quella degli altri Paesi UE, professionisti italiani del settore saranno più competitivi. L’accesso alle varie figure professionali per la navigazione da diporto è stato semplificato grazie a un lavoro di squadra tra istituzioni e rappresentanti di categoria, anche col riconoscimento delle competenze maturate nella navigazione mercantile”. Questo è quanto affermato dal Vice Ministro al Mit On. le Edoardo Rixi.

Parlando di occupazione in occasione di un evento organizzato in Puglia, a Manduria (Taranto), dall’Associazione della Logistica Alis, Edoardo Rixi, aveva detto che per semplificare certi processi “ci vorrebbe una riforma vera della Pubblica Amministrazione; e sui titoli della nautica da diporto, l’iter iniziato lo scorso dicembre sarebbe concluso se non vi fosse stato un errore di comunicazione di un Ministero, obbligando il MIT a rifare tutta l’istruttoria.

Il nuovo Regolamento si allinea a livello internazionale sui Titoli STCW, conformi alla Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, modificando i limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità.
Fra le novità viene inserito il titolo di Ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell’addestramento e i requisiti per i titoli di navigazione di Ufficiale di navigazione, di Capitano del diporto e Ufficiale di macchina.
Andiamo ad illustrare per le parti innovative che il nuovo Regolamento 2024 adotta.
Ufficiale di navigazione di 2a classe i limiti.

Il nuovo Regolamento prevede l’istituzione del titolo di ‘Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe’; il marittimo per conseguire tale titolo non ha l ‘obbligo di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria, ma dovrà essere munito di Libretto di Navigazione.
L’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di Comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT: a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio; b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Certificato di navigazione di 2a classe
Per conseguire il certificato di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di età; b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane; c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 settembre 2018, n. 134; d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della Salute; e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (PSSR), presso Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso Sicurezza Personale per la navigazione d’altura organizzato da Federazioni Sportive aderenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle Associazioni nazionali di categoria del diporto, da Istituti, Enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; g) possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146; h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Titolo professionale ‘Specializzazione vela’
Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la ‘specializzazione vela’ della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico. Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami

Per quanto riguarda i primi, l’iter formativo dell’Ufficiale di navigazione del diporto rimane il medesimo, rigorosamente conforme alle norme internazionali, ma la navigazione di addestramento potrà essere effettuata su navi da diporto o su imbarcazioni di lunghezza superiore ai 15 metri, adibite al noleggio o in uso privato, oltre che di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Dopo il conseguimento, si può essere imbarcati in qualità di Ufficiale di coperta di grado inferiore al primo sulle navi fino a 3.000 GT, oppure come comandante sulle navi fino a 500 GT.

Capitano del diporto
Può imbarcare come comandante su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza minore alle 3.000 GT, oppure come Primo Ufficiale di coperta senza alcun limite di stazza.

Comandante da diporto
Viene rimosso il tetto delle 3.000 GT (Gross Ton) per il Comandante del diporto, che potrà essere imbarcato in comando senza alcun limite di stazza come avviene con i titoli mercantili. Coloro che sono già in possesso del titolo potranno rinnovare il proprio certificato anche prima del termine di scadenza al fine di conseguire l’upgrade.

Ufficiale di macchinadel diporto
L’addestramento potrà essere conseguito imbarcando anche su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e su navi e imbarcazioni da diporto in uso privato. Il periodo di navigazione per conseguire il titolo di Capitano di macchina del diporto è di 12 mesi, su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato.
Per il rinnovo periodico dei Certificati dell’Ufficiale di navigazione del diporto e del Capitano del diporto sono considerate come ‘equivalenti al servizio di navigazione’ alcune diverse occupazioni – come pilota del porto, ormeggiatore, ispettore di organismi di classifica, impiego presso i cantieri navali per l’effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto – se svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato.

Confindustria Nautica aveva già ottenuto la rotazione per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio senza l’annotazione di imbarco e sbarco, ma con una semplice comunicazione (art. 38, comma 1 bis, Codice della nautica), l’introduzione del noleggio ‘alla cabina’ (art. 47, comma 1, Codice della nautica) e ulteriori semplificazioni sono previste dal Regolamento di attuazione al Codice, pubblicato l’altro giorno.

“Ringrazio il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Capo di Gabinetto MIT, Alfredo Storto, e il Vice Capo di Gabinetto, Teresa Di Matteo, per il lavoro di ascolto dell’Associazione nazionale di categoria del diporto e per il completamento del riassetto normativo del settore charter” – commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “Con la riforma si rendono finalmente più competitivi i professionisti italiani del settore, per quanto riguarda il Titolo semplificato, si potranno creare fino a 3.000 nuovi posti di lavoro. Molte società che operano con imbarcazioni da diporto, infatti, avevano rinunciato al servizio di noleggio (con equipaggio), per rifugiarsi nella locazione (senza equipaggio), proprio per l’assenza di figure professionali calibrate sulle esigenze specifiche delle unità minori”.

Abele Carruezzo

*si allega l’atto completo pubblicato su G.U.