ASSORMEGGI ITALIA: LA NORMA DEL NOLEGGIO OCCASIONALE VA RIVISTA

ASSORMEGGI ITALIA aggrega le piccole e medie imprese della nautica come gli approdi, punti di ormeggio, pontili e strutture di ricovero imbarcazioni, nonchè imprese che svolgono l’attività di noleggio e locazione

Come appositamente chiarito nel testo dell’art. 49 bis del Codice del Diporto, il noleggio occasionale non costituisce “uso commerciale dell’unità”, ma consente solo che i proventi possano essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, con la condizione che i contratti abbiano una durata complessiva non superiore a 42 giorni.

Ai sensi del comma 2 il conduttore deve essere munito di sola patente nautica (da almeno 3 anni) per le imbarcazioni ma non di titolo professionale, anche se vengono consentite prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Dunque, con tale formula vengono bypassati sicurezza, formazione, corsi obbligatori e titoli che normalmente dovrebbero essere conseguiti dai marittimi del diporto.

In conclusione se è vero che il noleggio occasionale è attività esercitata con il fine esplicito di “incentivare il diporto e il turismo nautico”, come si legge nel comma 1, primo capoverso del richiamato art. 49 bis, proprio in virtù della sua configurazione come “agevolazione fiscale” e non “attività commerciale” che lo distingue, sul piano giuridico, dal noleggio ordinario, non dovrebbe essere utilizzato come strumento di business.

Da ciò emerge icto oculi che non è affatto consentita la correlata attività di marketing e promozionale, non solo stipulando “convenzioni” con strutture ricettive ma anche utilizzando strumenti quali siti internet o social network a scopo pubblicitario fornendo alla clientela informazioni non certo corrette e deontologiche.

Invece occorre, purtroppo, registrare, che la disposizione in esame ha comportato il dilagare dell’abusivismo incontrollato nel settore e consentito a qualunque diportista privato, anche senza alcun titolo specifico, di effettuare il noleggio occasionale per ben 42 uscite stagionali, senza che venga esercitata una vera e propria attività d’impresa in danno non solo di aziende operanti nel settore nautico e dei clienti che fanno affidamento sulla loro professionalità ma anche con evidenti rischi per la tutela ambientale del territorio e anche sul fronte della sicurezza in mare.

Alla luce dell’esperienza maturata dai propri associati che svolgono attività di impresa nel campo del noleggio, ASSORMEGGI ITALIA ha ritenuto doveroso evidenziare agli Organi Istituzionali competenti, alcuni aspetti negativi che oggi la norma sul “noleggio occasionale” presenta nel contesto del campo del diporto.

LETTERA INVIATA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Rapallo 30 Novembre 2022

SPETT.LE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale – Regime Tecnico – Amministrativo

Della Nave e Nautica da Diporto

Ministero del Turismo – Ufficio Legislativo

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato del Lavoro

Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Comando Generale della Guardia di Finanza

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Centrale Entrate

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

OGGETTO: NOLEGGIO OCCASIONALE: SUO ABUSO QUALE CONCORRENZA SLEALE

ASSORMEGGI ITALIA aggrega le piccole e medie imprese della nautica come gli approdi, punti di ormeggio, pontili e strutture di ricovero imbarcazioni, attività di noleggio, locazione e diving.

Alla luce dell’esperienza maturata dai propri associati che svolgono attività di impresa nel campo del noleggio, ritiene doveroso evidenziare alcuni aspetti della norma sul “noleggio occasionale”

Tale modalità di esercizio delle unità da diporto è stato introdotto dall’articolo 59 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge n. 27 marzo 2012 n. 27 e successivamente modificato dall’articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Le disposizioni in questione hanno aggiunto nel decreto legislativo n. 171 del 2005 (cd. Codice della nautica) l’art. 49 bisrubricato “Noleggio occasionale”.

La norma ha consentito la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio in ottemperanza a quanto analiticamente stabilito con decreto del 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come appositamente chiarito nel testo dell’art. 49 bis tale attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” ma consente solo che i proventi possano essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, con la condizione che i contratti abbiano una durata complessiva non superiore a 42 giorni.

Inoltre, nellenote del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0141861.11-12-2015 e M_INF.CPRM.REGISTRO UFFICIALE.I.0033641.11-12-2015), si dispone che il noleggio occasionale possa involgere le sole unità battenti bandiera italiana.

Il contratto di noleggio trova la sua base negli artt. 384 e ss. del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) e, per quanto concerne le unità adibite all’attività diportistica, negli artt. 47 e ss. del codice della nautica e sue successive modificazioni (decreti legislativi nn. 229 del 2017 e 160 del 2020).

Dopo aver tracciato questa necessaria premessa occorre soffermarsi sulla ratio dell’art. 49 bis, comma 1, cod. naut. dip. il cui secondo capoverso statuisce espressamente che “Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità” in combinato disposto con il comma 5 nel quale viene stabilito che “I proventi derivanti dall’attività di noleggio (….) di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio”.

Parimenti, nel comma 1, primo capoverso dell’art. 49 bis si legge che esso, in base alla modifica operata con l’art. 23 della legge n. 98/2013 è consentito anche a “società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione” e, dunque, non può essere “allargato” a quelle che ne siano, invece, dotate.

Ai sensi del comma 2 il conduttore deve essere munito di sola patente nautica (da almeno 3 anni) per le imbarcazioni ma con il titolo professionale del diporto per quanto concerne le navi anche se vengono consentite prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Dunque, con tale formula vengono bypassati sicurezza, formazione, corsi obbligatori e titoli che normalmente dovrebbero essere conseguiti dai marittimi del diporto.

Nell’ipotesi in cui il noleggio dia luogo a prestazioni di lavoro accessorio occasionale con D.M. 26 febbraio 2013 e D.M. 7 ottobre 2014, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) la comunicazione va fatta anche all’INPS e all’INAIL.

In conclusione se è vero che il noleggio occasionale è attività esercitata con il fine esplicito di “incentivare il diporto e il turismo nautico”, come si legge nel comma 1, primo capoverso del richiamato art. 49 bis, proprio in virtù della sua configurazione come “agevolazione fiscale” e non “attività commerciale” che lo distingue, sul piano giuridico, dal noleggio ordinario, non dovrebbe essere utilizzato come strumento di business.

Da ciò emerge icto oculi che non è affatto consentita la correlata attività di marketing e promozionale, non solo stipulando “convenzioni” con strutture ricettive ma anche utilizzando strumenti quali siti internet o social network a scopo pubblicitario fornendo alla clientela informazioni non certo corrette e deontologiche.

Invece occorre, purtroppo, registrare, che la disposizione in esame ha comportato il dilagare dell’abusivismo incontrollato nel settore e consentito a qualunque diportista privato, anche senza alcun titolo specifico, di effettuare il noleggio occasionale per ben 42 uscite stagionali, senza che venga esercitata una vera e propria attività d’impresa in danno non solo di aziende operanti nel settore nautico e dei clienti che fanno affidamento sulla loro professionalità ma anche con evidenti rischi per la tutela ambientale del territorio e anche sul fronte della sicurezza in mare.

Considerato che il contratto di noleggio occasionale instaura, infatti, un rapporto diretto tra il proprietario-armatore e il cliente trasportato, mentre l’utilizzo successivo da parte di un soggetto terzo sembrerebbe piuttosto assumere la connotazione di un sub-noleggio, fattispecie non contemplate dalla norma in esame e che implicherebbe, comunque, l’esercizio di un’attività di carattere commerciale, non può esserci alcun dubbio che il suo abuso possa configurare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore che investono in strutture e professionalità.

Questo aspetto è stato anche oggetto di Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05820 del 15 luglio 2021, seduta n. 347rivolto ai Ministri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

In esso si chiedeva se non fosse opportuno intervenire al fine di disciplinare in maniera organica la materia tenendo conto delle problematiche afferenti alla concorrenza sleale nell’attività dei servizi nautico – turistici determinatasi con l’estensione ai singoli privati non esercitanti attività di impresa, della possibilità di svolgere tali servizi.

Forse potrebbe essere una buona soluzione.

Tuttavia, a mero titolo collaborativo, codesta Associazione avanza le seguenti proposte:

1) Istituire un Registro Telematico Interministeriale ove monitorare le comunicazioni ai sensi dell’articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. n. 171/2005 e di conseguenza

2) Istituire un sistema di rigidi controlli:

a) sulla tipologia e idoneità tecnica di ogni unità impiegata compresi i requisiti minimi di sicurezza;

b) sui codici ATECO, qualora le comunicazioni medesime siano inoltrate da società;

c) sul personale impiegato a bordo delle unità utilizzate per il noleggio occasionale siano compresi i titoli professionali così come previsto per il noleggio classico;

d) sui siti o social network ove si pubblicizzano le attività di noleggio unità da diporto, non ristrette ai 42 giorni a termini di legge, in proprio o attraverso agenzie di brokeraggio nautico.

Quanto sopra, salvo ulteriori disposizioni che codesti organi ritengono applicare.

In attesa di ricevere gentile riscontro è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

                                                                                          Per Delega di ASSORMEGGI ITALIA

F.TO Avv. Alfonso Mignone

Il Presidente di ASSORMEGGI ITALIA

F.TO Sig. Angelo Siclari

P.S.: Si ringrazia lo Studio legale MIGNONE/MAFFIA di Salerno, per aver fornito la propria consulenza.