SULL’AUTONOMIA DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA RISPETTO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

CATANZARO – Poche settimane or sono il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’autonomia del parere della Soprintendenza, prodromico al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, rispetto alla concessione demaniale marittima; lo ha fatto con la pronuncia (rispettivamente, la n. 1146 del 23 febbraio scorso) in riforma della sentenza n. 2227/2016 del TAR Calabria, Catanzaro.

Nell’allora 2014 un operatore privato aveva ottenuto il rilascio di una concessione demaniale marittima finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento balneare in un’area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico; nello specifico, il titolo concessorio disponeva, sulla scorta di alcune prescrizioni contenute nella distinta autorizzazione paesaggistica, l’utilizzo e l’occupazione dell’area demaniale limitatamente al periodo estivo (01 giugno/30 settembre).

Tuttavia, soltanto due anni più tardi, l’amministrazione comunale di riferimento, adducendo l’abusiva occupazione del suolo demaniale, aveva disposto ai danni dell’operatore privato l’immediato sgombero dell’area in concessione nonchè la demolizione dello stesso stabilimento balneare: in particolar modo la Pubblica Amministrazione si era doluta del fatto che l’operatore privato, nei due anni precedenti, non avesse provveduto a rimuovere la struttura balneare al termine di ogni stagione estiva contravvenendo così alle prescrizioni della stessa autorizzazione paesaggistica.

Dal canto suo l’operatore privato, perorando l’assoluta indipendenza del titolo concessorio rispetto all’autorizzazione paesaggistica, aveva inteso adire il TAR Calabria, Catanzaro il quale, per giunta, aveva respinto il suo ricorso.In tal modo si è giunti al coevo pronunciamento del Consiglio di Stato che, rigettando le tesi del concessionario, ha voluto rimarcare come “in tema di autorizzazione paesaggistica il parere della Soprintendenza è vincolante (art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) tanto da costituire atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio”.

“La concessione demaniale, pur consentendo in astratto il mantenimento per l’intero anno di una struttura balneare, rimane in concreto assoggettata alle prescrizioni – contenute sia nel parere della Soprintendenza che nell’autorizzazione paesaggistica – che ne dispongono, invece, la rimozione delle opere al termine di ogni stagione estiva”. Tra l’altro “l’occupazione e l’uso, limitatamente al periodo estivo, di un’area demaniale non risultano contrari ai principi di proporzionalità e ragionevolezza atteso che il carattere stagionale dell’atto di assenso si giustifica anche alla luce del bilanciamento degli interessi rilevanti ed in considerazione del rilievo che l’incidenza sull’ambiente dello stabilimento balneare è comunque temporalmente limitata”.

Né, conclude il Consiglio di Stato, i concessionari possono lamentare lesioni da legittimo affidamento nell’ipotesi in cui una Pubblica Amministrazione, come nel caso di specie, non abbia tempestivamente richiesto, al termine di ogni stagione estiva, la rimozione delle strutture e dei manufatti insistenti sull’area demaniale: l’operatore privato ha, difatti, l’obbligo giuridico di svolgere la propria attività imprenditoriale nella consapevolezza sia dei titoli abilitativi rilasciati a suo favore che delle relative prescrizioni ivi previste.

 

Stefano Carbonara