L’Europa non demorde sulla ‘tassazione dei porti’

Bruxelles. Passa in silenzio, nel mezzo di quest’estate rovente e pandemica, il controricorso dell’Ue sulla cd ‘Tassazione dei porti’italiani. A luglio scorso (01.07.2021), la Commissione Ue ha presentato al Tribunale dell’Unione Europea il controricorso (causa T-166/21 AdSP del Mar Ligure Occidentale e altri), rilevando punto per punto le non sussistenza del ricorso italiano presentato nell’aprile 2021dalle Autorità di Sistema Portuale e di Assoporti.

L’Europa invitava l’Italia ad abolire da parte delle AdSP l’esenzione dal pagamento dell’imposta Ires. Per le AdSP l’esenzione dell’imposta sul reddito non rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti.

Non si comprende l’accanimento ‘giuridico’ da parte della Commissione Ue nei confronti dell’Italia, visto che non esiste una normativa unica a livello dell’Unione: gli Stati membri hanno previsto modelli di sistemi di gestione ed organizzazione della governance del  settore portuale molto diversi tra loro e l’Italia ha da sempre preferito un modello di gestione pubblicistico, mentre in altri Paesi, quali ad esempio di Francia, Belgio e Olanda (a cui la Commissione ha inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione), esistono delle società per azioni che gestiscono commercialmente gli scali e talvolta svolgono operazioni e servizi portuali. Per la Commissione Ue l’esenzione dall’Ires a favore delle AdSP costituisce un regime di aiuti esistente, incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha poi ordinato anche alle Autorità italiane di porre fine a tale regime di aiuti, chiedendo di abolire l’esenzione Ires a favore delle AdSP.

La notizia del controricorso da parte degli Uffici legali di Bruxelles è passata la scorsa settimana, quasi ad affermare che le valutazioni degli avvocati della Commissione Ue, Bruno Stromsky e Flavia Tomat, sono giuste e di diritto contro quelle dello staff legale italiano composto da Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego. La Commissione ritiene che i motivi di ricorso addotti dalle AdSP italiane non siano fondati e con il controricorso la Commissione ha risposto alle censure di merito formulate dalle ricorrenti.

Come confermato inoltre dai giudici dell’Unione, si legge nel controricorso, “la circostanza che un’entità disponga, per l’esercizio di una parte delle sue attività, di pubblici poteri non impedisce, di per sé, di qualificarla come impresa. Infatti, per determinare se le attività di cui trattasi siano quelle di un’impresa ai sensi del Trattato, occorre accertare quale sia la natura delle medesime attività”.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato di non contestare che alle AdSP possa essere delegato l’esercizio di taluni compiti di natura non economica di competenza delle Autorità pubbliche. In relazione allo svolgimento di tali attività, le AdSP non sono imprese. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che le AdSP svolgono anche attività economiche, come ad esempio la fornitura di un servizio generale agli utenti dei porti, consentendo l’accesso delle navi all’infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo (rappresentato dai c.d. “canoni portuali”), e la locazione di terreni e infrastrutture portuali a imprese terze, a fronte di una remunerazione.

Come confermato anche da questo Tribunale, tali attività costituiscono attività economiche, insiste l’Ufficio legale della Commissione Ue. “Lo status giuridico di un ente è irrilevante ai fini della qualifica di tale ente come impresa. Quello che conta sono le singole attività esercitate da un ente, che possono essere diverse da ente ad ente. Qualora si stabilisca che determinati enti svolgono attività di natura economica, tali enti saranno “imprese” ai sensi del diritto della concorrenza, limitatamente alle attività economiche da questi esercitate”, si afferma nel controricorso.

Per questo e per tanti altri punti che esulano da quest’articolo, il controricorso conclude che “la Commissione si pregia di chiedere che il Tribunale voglia: – rigettare il ricorso in quanto infondato; – condannare le ricorrenti alle spese di giudizio- firmato Bruno Stromsky Flavia Tomat.

Osservazioni: Se la Commissione Ue avrà giudizio positivo sulle ricorrenti AdSP il nostro sistema portuale sicuramente avrà vita difficile; un sistema portuale di fatto governato dalla Ue, al di là di tutti i ‘provincialismi’italiani e di una classe politica che non ‘decide’ sulla futura governance dei porti italiani. E ancora, come mai un argomento del genere passa inosservato dall’intellighenzia editoriale italiana, forse si è già deciso tutto? Si ringrazia un amico parlamentare europeo per le informazioni dovute, visto che sul sito della Commissione Ue (Ufficio legale) non si trova traccia.

Abele Carruezzo