ZES INTERREGIONALI IONICA E ADRIATICA: ECCO L’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE AREE DISPONIBILI NON ANCORA ASSEGNATE

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE AREE DISPONIBILI E NON ANCORA ASSEGNATE DELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI INTERREGIONALI IONICA E ADRIATICA

1. Destinatari
Il presente Avviso pubblico è rivolto agli Enti Locali della Regione Puglia (di seguito Destinatari) ed è finalizzato alla presentazione di domande di candidatura delle aree di proprio interesse, ricadenti nel territorio di competenza, per l’inserimento nelle perimetrazioni definite dai Piani di Sviluppo Strategici delle Zone Economiche Speciali Interregionali Ionica e Adriatica, e ciò fino all’esaurimento delle aree disponibili e non ancora assegnate.

2. Finalità
Il presente Avviso persegue le finalità dei Piani di Sviluppo Strategici delle Zone Economiche Speciali Interregionali (di seguito ZES) Ionica e Adriatica, approvati rispettivamente con DGR n.612 del 29/03/2019 (Burp n.50/2019) e DGR n.839 del 07/05/2019 (Burp n.53/2019), in attuazione del d.p.c.m. del 25/01/2018 n.12, “Regolamento recante istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES)”, e nel rispetto dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2017, n.123.

In generale, i Piani di Sviluppo Strategici approvati promuovono la competitività delle imprese, l’incremento delle esportazioni e dei traffici portuali, la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento del tessuto produttivo e logistico attraverso stimoli alla crescita industriale e all’innovazione.

La Regione Puglia intende, nel rispetto della normativa vigente, come da Allegato I del d.p.c.m. del 25/01/2018 n.12, promuovere e favorire l’attribuzione delle aree disponibili e non assegnate.  Con DGR n. 612 del 29/03/2019 è stato approvato il Piano di Sviluppo Strategico della ZES Interregionale Ionica con aree disponibili e non assegnate pari ad ettari 88,85. Con DGR n.839 del 07/05/2019 è stato approvato il Piano di Sviluppo Strategico della ZES Interregionale Adriatica con aree disponibili e non assegnate di ettari 261,10.

Per perseguire le finalità fissate dai Piani di Sviluppo, che si intendono integralmente richiamati nel presente Avviso, non saranno ammesse nelle ZES le aree che risultino marginali e scollegate rispetto ai sistemi di impresa, ai porti e alle reti logistiche ricompresi nei piani approvati. A tal fine vengono previsti opportuni requisiti di ammissibilità (art. 3) e criteri di preferenza (art.6).

3. Requisiti di ammissibilità delle candidature
L’area candidata dovrà configurarsi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.p.c.m. 25/01/2018 n. 12, come porto, area retroportuale anche di carattere produttivo ed aeroportuale, piattaforma logistica o interporto e non potrà includere aree residenziali;

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.p.c.m. 25/01/2018 n. 12, la ZES può ricomprendere anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale con l’Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste, qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico produttive, indicate nel Piano di Sviluppo Strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate. Tale nesso dovrà essere dimostrato con le modalità di cui all’art. 4 del presente Avviso.

Nel rispetto dei requisiti di ammissibilità individuati dal presente articolo è ammessa, altresì, la possibilità di presentare candidature come “Sistema territoriale integrato”, ai sensi del successivo art. 6.2. Non è possibile candidare la medesima area contemporaneamente per far parte della ZES Interregionale Ionica e della ZES Interregionale Adriatica; il proponente dovrà esprimere la propria opzione in sede di domanda.

Coerentemente con i criteri generali di identificazione delle aree utilizzati per la redazione dei Piani di Sviluppo Strategici, all’atto di presentazione della candidatura, le domande dovranno attestare [ALLEGATO A], a pena di inammissibilità, quanto segue:

a) il possesso da parte dell’area candidata di coerente destinazione d’uso dei suoli (Es. area ASI/PIP, ecc.) e non in contrasto con la pianificazione sovraordinata e di settore;

b) l’assenza di vincoli giuridici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di procedure fallimentari in corso/concorsuali/esecutive/messa in liquidazione) e ambientali che pregiudichino o ostacolino l’esercizio delle attività d’impresa;

c) la localizzazione al di fuori delle aree tipizzate dall’Autorità di Bacino a media e alta pericolosità idraulica;

d) l’assenza di vincoli derivanti dalla presenza di immobili ed aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.);

e) la presenza (obbligatoria) di tutte le seguenti infrastrutture:  strada a servizio dell’area e/o dell’insediamento;  rete di distribuzione dell’energia elettrica per uso industriale;  rete di distribuzione del gas;   rete idrica; rete fognaria;

f) in caso di area retroportuale di carattere produttivo, la percentuale di superficie libera disponibile a nuovi insediamenti (inclusi capannoni vuoti e prontamente disponibili) non dovrà risultare inferiore al 60% dell’intera superficie fondiaria candidata;

g) la presenza dei requisiti di cui all’art. 6.2 dell’Avviso, nel caso in cui la domanda sia presentata dal Sistema Territoriale Integrato (in tal caso compilare anche la Sezione dedicata inclusa nel medesimo Allegato A relativa alla descrizione del Sistema territoriale integrato, i piani di sviluppo, i servizi alle imprese ecc.).

4. Nesso economico funzionale
4.1) L’ente proponente dovrà produrre, in fase di candidatura, una relazione [redatta secondo lo schema ALLEGATO B] idonea a dimostrare (ai sensi dell’art.3, comma 1, del d.p.c.m. n.12/2018) che l’area candidata possegga un nesso economico funzionale con l’Area portuale fornendo, a riguardo, ogni elemento utile a valutare la sussistenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) presenza o potenziale sviluppo di attività economiche produttive come indicate nei Piani di Sviluppo Strategici;

b) adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

4.2) La relazione prodotta in fase di presentazione della domanda sarà trasmessa, dopo il termine fissato per la scadenza, dagli uffici regionali all’ADSP competente che attesterà la sussistenza dei requisiti di cui all’art.3, comma 1 e 2, del d.p.c.m 25/01/2018 n. 12.

5. Presentazione delle Domande
5.1) La domanda di candidatura dell’area deve essere redatta sulla base del Modulo di domanda allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, oltre che corredata da un supporto digitale contenente i file dei contorni vettoriali “shape” (file.shp). Qualora le aree candidate non risultino contigue, occorrerà presentare distinte istanze per ciascuna di esse; la viabilità interna non incide sulla contiguità delle aree.

5.2) Nel caso di candidatura espressa da più Enti locali associati tra loro, il modulo di domanda dovrà essere sottoscritto dal proponente e, per accettazione, dai legali rappresentanti di ciascuno degli Enti coinvolti.

5.3) La descrizione delle caratteristiche dell’area riportata nel modulo di domanda dovrà essere asseverata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente proponente e, in caso di domanda espressa da più Enti locali associati tra loro, anche da parte dei Responsabili di tutti gli Uffici Tecnici degli Enti coinvolti, ciascuno per l’area di propria competenza [ALLEGATO D].

5.4) La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it e deve riportare come oggetto “Avviso aree non assegnate ZES Ionica/Adriatica”. Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede la data di consegna della posta elettronica certificata.

6. Criteri di preferenza
6.1) Nel caso in cui le domande pervenute, aventi i requisiti di ammissibilità di cui all’art.3, superino la disponibilità massima di ettari assegnabili, gli ettari disponibili saranno assegnati secondo un ordine di preferenza determinato, nel rispetto del successivo art. 7, secondo i seguenti criteri.

6.2) Per “Sistema territoriale integrato” si intende un insieme di aree appartenenti ad Enti Locali diversi che condividono, per ragioni territoriali e/o economiche, fattori quali: piani di sviluppo, servizi alle imprese, attività di promozione territoriale, dotazioni infrastrutturali e logistiche esistenti e/o programmate, siti produttivi intesi come filiere/distretti di produzione, distribuzione e consumo specifici. Non saranno considerate Sistemi territoriali integrati quelle candidature congiunte che risultino essere una mera sommatoria di aree appartenenti ad Enti Locali diversi.

In caso di candidatura come Sistema territoriale integrato, la domanda sarà redatta a cura dell’Ente proponente, con elencazione degli altri Enti associati ciascuno dei quali dovrà conferire delega scritta [ALLEGATO C] all’Ente proponente per le finalità connesse alla partecipazione al presente Avviso come Sistema territoriale integrato.

7. Modalità di valutazione delle domande.
7.1) Le domande inviate nei termini, complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico dopo il termine fissato per la scadenza.

7.2) La Commissione procederà a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, e a valutare le candidature che abbiano ottenuto, da parte della ADSP competente, l’attestazione  di sussistenza dei requisiti di cui  all’art. 3, comma 1 e 2, del d.p.c.m 25/01/2018 n. 12.

7.3) Resta impregiudicata, ai fini della valutazione delle domande, la rilevazione, anche in via sopravvenuta, di vincoli o altri elementi di inidoneità, anche parziale, delle aree candidate.

7.4) Nel caso in cui le domande in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità dovessero superare la disponibilità massima di ettari 88,85 per la ZES Interregionale Ionica e di ettari 261,10 per la ZES Interregionale Adriatica, la Commissione di valutazione provvederà a selezionare le aree sulla base dei criteri di preferenza di cui all’art. 6.1 dell’Avviso. A tal fine, per ogni area candidata, sarà determinato un punteggio complessivo dato dalla somma dei punti corrispondenti ai criteri di preferenza di cui l’area risulta essere in possesso.

7.5) In caso di candidatura presentata come Sistema territoriale integrato, il calcolo del punteggio di preferenza sarà effettuato considerandola come area unica, fatta eccezione per il criterio C9 – “Area con superficie libera disponibile a nuovi insediamenti (incluso capannoni vuoti e prontamente disponibili) maggiore del 70%” che sarà considerato soddisfatto solo se valido per tutte le singole aree componenti il Sistema territoriale integrato.

7.6) Le superfici disponibili di ettari 88,85 per la ZES Interregionale Ionica e di ettari 261,10 per la ZES Interregionale Adriatica potranno non essere assegnate o essere assegnate solo in parte in assenza di candidature idonee e in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso.

7.7) Eventuali aree residue non assegnate con la procedura di cui al presente Avviso, o che dovessero rendersi disponibili in corso di attuazione dei Piani, potranno essere oggetto di una successiva revisione ed aggiornamento degli stessi, all’esito della prima fase di monitoraggio delle ZES.

8. Termine per la presentazione della domanda
Il termine di presentazione della domanda è fissato in giorni 90 dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).

9. Disposizioni finali
9.1)   Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del presente Bando, ai sensi del capo II della l. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.

9.2)   Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, ai sensi della l. 241/1990 e della l.r. 15/2008, inoltrando apposita istanza a mezzo pec all’indirizzo servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it. L’accesso avviene con le modalità descritte nel r.r. 20/2009 attuativo della l.r. 15/2008.

9.3) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

9.4) Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.