Lavoratori autonomi della pesca: sgravi ed indennità di maternità

BRINDISI – In un precedente intervento è stato trattato l’argomento relativo alle aliquote contributive concernenti i pescatori (lavoratori autonomi).Ora prendiamo in esame, per completare l’argomento, le ulteriori istruzioni fornite dall’INPS con Circolare n. 72/2017.

La citata Circolare disciplina altresì lo sgravio  contributivo  ex  art.  6  della  L. 27 febbraio 1998, n. 30, come aggiornato, per il 2017, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431.

In forza dell’art. 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 ed inoltre dell’art. 1, c. 431 della legge di stabilità 2017 a decorrere dal gennaio 2013, le imprese in oggetto sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che di conseguenza si attesterà sulle seguenti percentuali:
–  63,20% per gli anni 2013 e 2014;
–  57,50% per il 2015;
–  50,30% per il 2016;
–  48,70% per il 2017.

Pertanto il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 50,60 così suddiviso:
F.P.L.D. BASE CONTRIBUTO MENSILE EURO 0,37;
F.P.L.D. ADEGUAMENTO CONTRIBUTO MENSILE EURO 50,23;
F.P.L.D. TOTALE CONTRIBUTO MENSILE EURO 50,60.

Completa il quadro il contributo di maternità il cui diritto all’indennità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i., è stato esteso con circolare n. 130 del 16 settembre 2013.

La Circolare n. 72 evidenzia che ai sensi del nuovo comma 1 bis inserito nell’art. 82 del D. Lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3 della L. 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62.

Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.Infine con riferimento alle modalità di versamento di sottolinea nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Mentre si stabilisce che l’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2017, si evidenzia che in applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del  Presidente del  Consiglio del  4  ottobre 2006, non  si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

 

Cosimo Salvatore CORSA