Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

BRINDISI – Nell’ambito della gestione dei porti turistici e dei posti barca intuitivamente pensiamo con quasi immediatezza al demanio marittimo.

L’art. 28 del codice della navigazione statuisce che fanno parte del demanio marittimo:il lido, la spiaggia, i porti, le rade; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.La concessione dei beni demaniali, secondo l’art. 36, è di competenza dell’amministrazione marittima, che compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

I porti turistici, destinati alla nautica da diporto, sono strutture costruite su aree demaniali che sono in grado di fornire servizi complementari. Le strutture portuali, in casi eccezionali possono insistere totalmente o parzialmente su proprietà private spesso adiacenti a quelle demaniali e comunicanti con il mare a mezzo di canali o altre opere.

I porti italiani, gestiti in precedenza dalle Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono attualmente amministrate dalle Autorità di Sistema Portuale, che il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 definisce come enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, che ne fissano i canoni per l’utilizzo.

I punti di ormeggio includono le strutture con le attrezzature minime indispensabili per ormeggio e alaggio di piccole imbarcazioni.Le opere a mare dei porti turistici sono arricchite dai servizi a terra come strutture ricettive, cantieristica per la manutenzione e infrastrutture complementari.La costruzione di un porto turistico è preceduta da una Conferenza di Servizi dove sono rappresentati tutti gli enti interessati o coinvolti nel progetto.

Il parere della Conferenza dei Servizi è vincolante su tutti gli aspetti attinenti la costruzione del porto turistico quali ad esempio la valutazione dell’impatto ambientale, il rispetto dei vincoli esistenti e tutti gli aspetti edilizi ed urbanistici, sia per le opere a terra che per le opere a mare.Il concessionario rimane pertanto vincolato all’osservanza di tutte le disposizioni impartite dalla suddetta Conferenza di Servizi.

Il disegno di legge del Governo (A.C. 4302), presentato il 15 febbraio 2017 e assegnato il successivo 24 febbraio, reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.

Le norme in esame, secondo la premessa al decreto, indicano (art. 1, comma 1) i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma, tra i quali si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell’esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l’applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia.

 

Cosimo Salvatore CORSA