Unità addette alla navigazione da diporto o di uso privato: esenzione obblighi per arrivi e partenza

BRINDISI – Il Legislatore con il Decreto Ministeriale 27 aprile 2017 disciplina gli adempimenti relativi agli arrivi e partenze previsti dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.L’art. 2 nel fornire le diverse descrizioni nel contesto del decreto definisce le varie unità adibite ai diversi tipi di navigazione.

L’art. 4 ha previsto che per quanto concerne le unità addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unità: a) unità addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalità; b) unità addette alla navigazione da diporto dell’Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’art. 3 della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano più di dodici passeggeri; c) unità di uso privato; d) unità in conto proprio.

Nel caso delle unità di cui alla lettera b) del precedente capoverso, il comandante o gli altri soggetti di cui all’art. 179 del codice della navigazione, comunicano almeno due ore prima dell’ingresso in porto: a) il nominativo dell’unità; b) l’identificativo dell’unità; c) l’ETA (estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto) e l’ETD (estimated time of departure: tempo stimato di partenza dal Porto); d) la lista dei passeggeri a bordo; e) il nome del comandante e il ruolino di equipaggio; f) il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti.

Le stesse unità addette alla navigazione da diporto dell’Unione europea destinate a uso commerciale all’arrivo effettivo e alla partenza dell’unità, oltre quanto previsto precedentemente, sono tenute a comunicare quanto segue: a) l’ATA (actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di una nave in porto) e l’ATD (actual time of departure: orario effettivo di partenza di una nave dal porto); b) il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quelle già comunicate in precedenza; c) le previste certificazioni di sicurezza.

Nel caso delle unità addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, il comandante o gli altri soggetti di cui all’art. 179 del codice della navigazione comunicano all’autorità marittima, almeno due ore prima dell’ingresso in porto, quanto previsto ai paragrafi precedenti.

Per le unità addette alla navigazione da diporto di cui innanzi, gli adempimenti di arrivo e partenza sono assolti con le seguenti modalità: a) il comandante o gli altri soggetti di cui all’art. 179 del codice della navigazione consegnano all’autorità marittima del primo porto nazionale di approdo, l’elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni; b) nel caso in cui l’unità scala esclusivamente porti nazionali, l’autorità marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno.

L’avvicendamento del comandante dell’unità comporta che le spedizioni non sono annuali e che nel caso di specie si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.Qualora si verifichi che le unità addette alla navigazione da diporto, di Paesi non europei destinate a uso commerciale, scalano l’ultimo porto nazionale con richiesta di spedizioni con destinazione «estero» o con destinazione generica «mare», le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

Le disposizioni fin qui trattate nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanità nonché agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unità da diporto destinate a uso commerciale.

 

Cosimo Salvatore CORSA