EU-ETS: per le Compagnie di navigazione nel 2026 i costi di un viaggio marittimo aumenteranno rispetto a oggi

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Bruxelles. L’Unione europea (UE) fissa l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra (GHG) nel 2050.

‘Fit for 55’, è stato annunciato per raggiungere l’obiettivo del 2030, inclusa una proposta per estendere il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU-ETS) al settore marittimo.

Affrontare un tema come quello dell’ETS (Emission Trading Scheme) – oggi è importante – e ancora concepito dalle Compagnie di navigazione solo come uno schema di tassazione non del tutto comprensibile e del poco beneficio climatico.

Esiste una certa preoccupazione da parte dello shipping su questo sistema di tassazione. Molti gruppi armatoriali sostengono anche la necessità di esentare le linee delle Autostrade del Mare e quelle del cabotaggio con tutte le isole, comprese quelle maggiori, e non solo quelle meno di 200.000 abitanti – reclamando una continuità territoriale, soprattutto quella italiana.

L’accordo europeo sulla tassazione ETS prevede che dal 2024 armatori e charterer dovranno acquistare e trasferire permessi di CO2 per ogni tonnellata di gas serra rilasciata nell’atmosfera durante un anno solare.

Le navi, superiori alle 5.000 Gt di stazza che scalano i porti europei, dal 2024 saranno incluse nel sistema europeo di scambio di quote di emissione dove dovranno acquistare quote europee – 1EUA equivale ad 1 tonnellata di CO2 eq – e restituirle agli Stati membri. I responsabili politici dell’UE hanno deciso poi di includere anche le navi di stazza superiore a 400 Gt nel meccanismo di monitoraggio a partire dal 2025. Successivamente, una revisione della direttiva ETS nel 2026 determinerà se saranno tenute ad aderire all’UE- ETS.

EUA (Emission Unit Allowances) è un certificato che rappresenta una quota di emissioni di CO2 (1 EUA = 1 tonnellata equivalente di CO2). I titoli EUA sono stati introdotti dall’Emission Trading Scheme per fare in modo che i soggetti obbligati debbano pagare per avere il diritto di emettere CO2 in atmosfera, promuovendo così investimenti in tecnologie meno emissive e dannose per l’ambiente.

Il settore marittimo dovrà tener conto dei tempi stabiliti di un programma per l’inclusione nel sistema EU ETS e le compagnie di navigazione dovranno restituire le quote secondo un calendario preciso rispetto alle emissioni verificate: 40% delle emissioni verificate dichiarate per il 2024, il 70% delle emissioni verificate comunicate per il 2025 e il 100% delle emissioni verificate comunicate dal 2026 in poi.

Inoltre, le navi che effettuano viaggi con partenza da un porto dello Spazio Economico Europeo e arrivo in un porto extraeuropeo o viceversa vedranno ridotto del 50% il loro requisito di resa. L’idea alla base di questo secondo sconto è che il restante 50% delle emissioni del viaggio dovrebbe essere infine contabilizzato dal piano del carbonio nel paese extra UE.

Si è parlato a lungo delle deroghe, le più importanti vedranno solamente i paesi con territori d’oltremare (Portogallo, Spagna e Francia) ad avere un’esclusione dei viaggi performati tra il paese d’origine e il territorio fuori, lontano dal continente europeo. Ci sarà anche una momentanea esclusione dei viaggi che si effettuano tra le isole con meno di 200.000 residenti stabili, ma questa durerà solamente fino al 2030.

L’Autorità amministrativa per ciascuna Compagnia di navigazione che monitorerà e riceverà i permessi di CO2, sarà lo Stato membro in cui la società è registrata o lo Stato membro con il maggior numero di scali portuali negli ultimi quattro anni, se la società non è registrata in uno Stato membro.

Se la Compagnia non ha effettuato negli ultimi quattro anni alcun viaggio rientrante nel campo di applicazione della direttiva, l’Autorità amministrativa sarà lo Stato membro in cui la nave è arrivata o ha iniziato il suo primo viaggio.

L’elenco delle Compagnie di navigazione sarà aggiornato: ogni 2 anni per gli iscritti in uno Stato membro, ogni 4 anni per chi non è registrato in uno Stato membro. L’impatto della direttiva ETS per il settore marittimo sarà notevole soprattutto a causa dell’elevato prezzo di 1 EUA oggi (circa 93 euro/t). Per ogni tonnellata di bunker usato poco più di 3 tonnellate di CO2 vengono rilasciate nell’atmosfera. A oggi questo equivale a quasi 300 euro di extra costo che verrà quasi sicuramente trasferito al noleggiatore.

Nella sua totalità il settore marittimo dovrà sborsare quasi 7 miliardi di euro se durante il 2024 il carbonio continuerà ad oscillare intorno ai 90 euro/t. Per il mercato marittimo italiano e i suoi armatori e noleggiatori, si parla di costo che gradualmente potrebbe passare da circa 250 M di euro all’anno nel 2024 fino a 800 M dal 2026 in poi raggiungendo probabilmente il miliardo alla fine del 2029, basta pensare che un classico viaggio Sarroch-Genova potrebbe costare circa un 62% più nel 2026 rispetto a oggi.

Molti Registri di Classificazione Navale (accreditati in Europa) hanno iniziato già a fornire servizi per valutare i Piani di Monitoraggio (MP), verificare i Report di Emissione (ER) ed emettere Documenti di Conformità (DOC) in base al Regolamento EU-MRV. EU-MRV è un Regolamento dell’UE sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica (CO2) delle navi, entrato in vigore per la prima volta il 1° luglio 2015.

Questo Regolamento stabilisce le regole per lo sviluppo dei piani di monitoraggio e per la presentazione delle relazioni sulle emissioni ai verificatori accreditati da un Organismo nazionale di accreditamento in UE per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate che arrivano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell’UE.

Le Compagnie di navigazione (armatore, gestore della nave o organizzazione responsabile o persona per l’operazione) sono tenute a presentare il piano di monitoraggio sviluppato al verificatore accreditato, raccogliere informazioni e sviluppare il rapporto sulle emissioni in conformità con il piano di monitoraggio valutato. Dopo la verifica dell’Emission Report e l’emissione del DOC, le Compagnie di navigazione sono tenute a conservare il DOC a bordo delle navi.

Abele Carruezzo