Il decreto ministeriale sulle visite mediche necessarie per Gente di Mare

Senza nessun commento, viste le richieste di alcuni lettori interessati all’iscrizione Gente di Mare, in merito alla visita medica oculistica, riportiamo fedelmente la Legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, recante accertamento dell’idoneita’ fisica della gente di mare di prima categoria ed in
particolare gli elenchi ad esso annessi;
Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente
l’accertamento dell’idoneita’ fisica della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, recante modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita’ ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riconosciuta la necessità di modificare, alla luce dei progressi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri valutativi relativi ai requisiti visivi necessari alla formulazione
del giudizio di idoneità per l’iscrizione alle matricole della gente di mare;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’elenco relativo all’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria
1. Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e’ sostituito dal seguente:
«22. Le malattie e le alterazioni dell’occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:
a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l’occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l’uso di lenti ben
tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l’occhio peggiore.
Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara.
Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.
Può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) un’ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) un’ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L’emeralopia.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, concerne: «Accertamento dell’idoneita’ fisica della gente di mare di prima categoria».
– La legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concerne: «Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l’accertamento della idoneità fisica della gente di mare».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, concerne: «Modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermita’ ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244».
– Il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e’ il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Art. 2

Modifiche all’elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare
1. Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e’ sostituito dal seguente:
«14. La anoftalmia o l’atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l’acutezza visiva sia ridotta a meno di:
a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l’occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l’uso di lenti ben
tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l’occhio peggiore. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;
b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;
c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).
Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì  30 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fazio, Ministro della salute
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 314.